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Sez. 3, Sentenza n. 7886 del 20/05/2003 (Rv. 563333 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Condanna contenuta nel decreto ingiuntivo - Omessa liquidazione nel decreto della somma per rimborso per spese generali - Quantificazione della somma nell'atto di precetto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563333-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

Proposto ricorso per decreto ingiuntivo, nel caso in cui il giudice, nel pronunciare sulla domanda, non provveda a liquidare la somma dovuta a titolo di rimborso spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo non si estende a questa somma e, pertanto, il creditore non può indicarla nell'atto di precetto, in quanto si tratta di una spesa che riguarda il procedimento di formazione del titolo esecutivo e non spese dell'esecuzione che il creditore può, invece, direttamente quantificare e richiedere al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)