Sez. 2, Sentenza n. 4002 del 18/03/2003 (Rv. 561227 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso generale delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 15 D.M. 31 ottobre 1985 - Espressa richiesta - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta al professionista in ogni caso. Ne consegue che, mentre nel processo di cognizione ordinaria tali spese vanno liquidate anche d'ufficio dal giudice in forza dell'art. 91 cod. proc. civ., nello speciale procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, esse devono ritenersi comprese nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari e, pertanto, anche in tal caso, devono essere liquidate dal giudice senza bisogno di specifica richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)