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Sez. U, Sentenza n. 981 del 15/02/1979 (Rv. 397173 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DISCIPLINARE - NECESSITA - PREVIA COMUNICAZIONE DELLA SEDUTA DESTINATA ALLA TRATTAZIONE DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397173-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DISCIPLINARE - NECESSITA - PREVIA COMUNICAZIONE DELLA SEDUTA DESTINATA ALLA TRATTAZIONE DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*

Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in Sede di ricorso avverso provvedimento in materia disciplinare preso da consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, l'inderogabile esigenza di assicurare la partecipazione di quest'ultimo viene soddisfatta, a norma dell'art 61 del RD 22 gennaio 1934 n 37, mediante la preventiva comunicazione della seduta nella quale il ricorso venga effettivamente trattato. (V 4542/76, mass n 383268).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)