Sez. U, Sentenza n. 4542 del 07/12/1976 (Rv. 383268 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONTRADDITTORE NECESSARIO - DISCUSSIONE DEL RICORSO - COMUNICAZIONE DELLA DATA - NECESSITA - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONTRADDITTORE NECESSARIO - DISCUSSIONE DEL RICORSO - COMUNICAZIONE DELLA DATA - NECESSITA - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO.*
Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense del provvedimento adottato, in materia disciplinare, da un consiglio locale dell'ordine, quest'ultimo e contraddittore necessario e, pertanto, rientra fra le 'parti interessatè a cui deve essere comunicata, a norma dell'art 61, ultimo comma, del RD 22 gennaio 1934, n 37, la data della seduta fissata per la discussione del ricorso. In Mancanza di tale adempimento, la decisione del consiglio nazionale forense e nulla, e tale nullita, attenendo alla integrita del contraddittorio, deve essere dichiarata anche d'ufficio. (Conf 155/76, mass n 378793; (Conf 3101/75, mass n 377203; (Conf 1827/75, mass n 375486; (Conf 1140/75, mass n 374571; (Conf 4/75, mass n 373093; (Conf 619/75, mass n 373937).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)