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Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 04/02/2016 Cc. (dep. 05/02/2016) Rv. 266380 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Assenza di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare successivamente alla decisione della Corte di appello - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266380-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, previsti dall'art. 22, legge 22 aprile 2005, n.69, per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna. (Fattispecie relativa a provvedimento di consegna emesso dalla Corte d'appello dopo che una precedente analoga decisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione, senza rinvio ma con trasmissione degli atti alla Corte territoriale "per l'ulteriore corso", per la mancata celebrazione dell'udienza camerale. In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa dopo l'annullamento della prima decisione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 21, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)