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Sez. 5, Sentenza n. 5254 del 23/01/1984 Ud. (dep. 06/06/1984) Rv. 164624 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - DINIEGO - DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164624-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - DINIEGO - DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE.*

Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è valutabile la contumacia dell'imputato. Lo stato di contumace costituisce una situazione processuale, che incide unicamente sulla Forma del procedimento, senza assumere alcuna intrinseca significazione utilizzabile come metro valutativo della personalità del prevenuto. (Conf mass n 147613; (Conf mass n 125386; (Conf mass n 111667; (contra mass n 129626).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)