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Sez. L - , Sentenza n. 35667 del 19/11/2021 (Rv. 662997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Le dimissioni c.d. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della l. n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della l. n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1997 num. 151, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)