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Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 21/05/1973 (Rv. 364195 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - PRONUNCIA GIUDIZIALE COSTITUTIVA - NECESSITA - DEDUZIONE COME ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PRECLUSIONE - RICHIESTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364195-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - PRONUNCIA GIUDIZIALE COSTITUTIVA - NECESSITA - DEDUZIONE COME ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PRECLUSIONE - RICHIESTA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*

La cosiddetta accessione invertita, la quale comporta l'accertamento dell'occupazione in buona fede di una porzione del fondo attiguo e della mancata opposizione del proprietario entro tre mesi dall'inizio di tale occupazione, e richiede, inoltre, una ponderata valutazione da parte del giudice delle circostanze relative al caso concreto, puo realizzarsi solo attraverso un provvedimento giudiziale costitutivo (che non puo non presupporre la relativa domanda), con il quale si opera il trasferimento della proprieta del suolo occupato e della sovrastante costruzione a favore del costruttore e contestualmente si determina a carico dello stesso l'Obbligo di pagare il doppio del valore della superficie occupata. Conseguentemente, la detta accessione non puo essere fatta valere sotto Forma di eccezione, neppure riconvenzionale e, se addotta per la prima volta in grado di appello, costituisce oggetto di domanda nuova, come tale inammissibile. (V 1780'71, mass n 352280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)