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Sez. 2, Sentenza n. 1780 del 11/06/1971 (Rv. 352280 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA DEL SUOLO OCCUPATO - FINALITA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI REGOLAMENTO DI CONFINI - NATURA - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352280-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA DEL SUOLO OCCUPATO - FINALITA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI REGOLAMENTO DI CONFINI - NATURA - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*

La domanda di accessione invertita, prevista dall'art 938 cod civ, che comporta l'accertamento dell'occupazione in buona fede di una porzione di fondo attiguo, della mancata opposizione del proprietario entro tre mesi dall'inizio di tale occupazione, e che richiede una valutazione ponderata delle circostanze, e diretta ad un provvedimento giudiziale costitutivo, con il quale si opera il trasferimento della proprieta, del suolo occupato e della costruzione sovrastante, a favore del costruttore e contestualmente si determina l'Obbligo, a carico dello stesso, circa il pagamento del doppio del valore sella superficie occupata. Tale domanda, se proposta nel corso di un'actio regundorum con finalita restitutorie, non e eccezione riconvenzionale, proprio in quanto diretta ad ottenere un provvedimento costitutivò puo avere, infatti, lo scopo di provocare il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, poiche presuppone la sua fondatezza (accertamento dell'occupazione illegittima), ne resta nell'ambito dell'Azione di regolamento di confini, ma amplia la materia del giudizio, essendo diretta ad una pronuncia costitutiva accanto a quelle dichiarative e condannatorie del giudizio principale. La domanda medesima, puo, invece, ben essere inquadrata tra le domande riconvenzionali. (V 257'70, mass n 345106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)