Sez. 2, Sentenza n. 1555 del 17/05/1968 (Rv. 333268 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - IMMOBILE GIA LOCATO - LOCATORE TRASFERENTE LA DETENZIONE AD UN NUOVO CONDUTTORE - ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE - NUOVO CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - IMMOBILE GIA LOCATO - LOCATORE TRASFERENTE LA DETENZIONE AD UN NUOVO CONDUTTORE - ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE - NUOVO CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
L'Azione di spoglio non puo essere proposta dal conduttore contro il locatore che abbia locato ad altri la cosa, trasferendo al nuovo conduttore la detenzione della medesima, spettando in tal caso la legittimazione passiva al nuovo conduttore, al quale si estenda la disposizione contenuta nell'art. 1169 cod.civ.. infatti la pronuncia contenente la condanna alla reintegrazione, ove rivolta contro il locatore, risulterebbe -inutiliter data- per la impossibilita, da parte sua, di restituire la cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)