Sez. 2, Sentenza n. 4448 del 20/03/2012 (Rv. 621437 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO | Presupposti dell'azione di reintegrazione - Estensione alla detenzione - Ammissibilità - Conduttore del bene consapevole dello spoglio - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO
In tema di azioni possessorie, agli effetti dell'art. 1169 cod. civ., secondo cui la reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio, la nozione di possesso va assunta, in senso lato, come comprensiva della detenzione della "res" in base ad un contratto stipulato con lo "spoliator": ne consegue che l'azione di reintegrazione, per la sua natura reale e per il suo carattere recuperatorio, può essere proposta anche contro colui che abbia acquistato la detenzione in virtù di un rapporto giuridico e nella consapevolezza dello spoglio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto passivamente legittimata, rispetto all'azione di reintegrazione, la conduttrice, la quale si era giovata del denunciato spoglio, giacché riammessa nella detenzione dello stesso immobile da cui era stata in precedenza estromessa a seguito di procedura di sfratto per morosità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1169, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)