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Sez. 1, Sentenza n. 38674 del 26/06/2019 Cc. (dep. 19/09/2019) Rv. 276819 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Designazione del tribunale in composizione monocratica quale giudice di rinvio – Decisione emessa dal tribunale in composizione collegiale – Rilevanza ai fini dell’osservanza dell’art. 627 cod. proc. pen. in difetto di tempestiva eccezione di parte – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276819-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Ai fini dell'osservanza della disposizione dell'art. 627 cod. proc. pen., una volta che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento, abbia individuato quale giudice di rinvio il tribunale in composizione monocratica, è irrilevante, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che l'autorità giudiziaria abbia invece adottato la decisione in composizione collegiale, rappresentando entrambe dette composizioni mere articolazioni interne dell'unica autorità giudiziaria dichiarata funzionalmente competente in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)