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Sez. 6, Sentenza n. 46812 del 19/11/2015 Cc. (dep. 25/11/2015) Rv. 265516 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Designazione del giudice di rinvio - Sindacabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265516-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)