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Sez. L, Sentenza n. 13489 del 13/06/2014 (Rv. 631460 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE | Indennità di trasferta per la partecipazione a commissioni di esame - Tempi di percorrenza tra sede di servizio e sede di destinazione - Criteri di computo.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631460-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE

In tema di compensi ai componenti delle commissioni di esami, ai fini della determinazione quantitativa dell'indennità di trasferta quando la sede di destinazione sia raggiungibile solo con una combinazione di più mezzi di trasporto, occorre prendere a riferimento il tempo di percorrenza desumibile esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali, fermo restando che assumono rilievo solo quelli relativi ai treni effettivamente utilizzabili, non potendo valutarsi i tempi impiegati dai treni più veloci quando essi, per la scarsità del tempo di coincidenza, rientrino in un viaggio "meramente virtuale".

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1997 num. 425 art. 4, Circ. Minist. Pubblica Istruzione 11/06/2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)