Sez. L, Sentenza n. 13581 del 11/06/2009 (Rv. 608743 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE | Indennità forfettaria di trasferta spettante ai componenti delle commissioni degli esami di maturità - Circolare applicativa del decreto interministeriale sui compensi - Natura di atto unilaterale - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - Rilevanza del tempo di attesa necessario per l'utilizzazione dei mezzi in sequenza - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE
In tema di indennità forfettaria di trasferta spettante ai componenti delle commissioni degli esami di maturità, la circolare applicativa del decreto interministeriale sui compensi - qualificabile come atto unilaterale e denunciabile per cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, in quanto applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero per vizi di motivazione - prescrive testualmente, per l'ipotesi di raggiungibilità della sede solo con una combinazione di più mezzi di trasporto, che il tempo di percorrenza da prendere a riferimento sia dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali, ma non dice che i tempi cui essa si riferisce siano solo i tempi di percorrenza (che il mezzo di trasporto deve impiegare per coprire il tragitto). Sicché considerato che gli orari ufficiali dei mezzi di trasporto sono elaborati evidenziando i tempi di percorrenza per ciascuna delle tratte interessate ed il dato più ampio costituito dall'intervallo fra l'orario di arrivo necessario a coprire la prima tratta e la partenza per la tratta immediatamente successiva, l'indennità "de qua" deve essere erogata tenuto conto anche del tempo di attesa necessario per utilizzare i mezzi in sequenza, non potendo trascurarsi la compatibilità dei relativi orari a pena di una palese irragionevolezza
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 23 com. 2, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 21/02/1996 num. 84, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)