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Sez. 2, Sentenza n. 6180 del 20/11/1981 (Rv. 416955 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CREDITO PER PIÙ PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA PER UNA PARTE DEL CREDITO PROPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA PARZIALE CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RIGETTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416955-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CREDITO PER PIÙ PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA PER UNA PARTE DEL CREDITO PROPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA PARZIALE CONTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RIGETTO - NECESSITÀ.*

Poiché l'eccezione di prescrizione presuntiva è ammissibile quando la differenza tra il deductum ed il disputatum, in cui si sostanzia la controversia, riguardi l'adempimento, e non anche l'esistenza, dell'obbligazione dedotta in giudizio e deve, quindi, essere proposta con riferimento a tale obbligazione, e non a quella ammessa come esistente dall'eccipiente, essa va respinta nel caso in cui, trattandosi di credito per più prestazioni professionali, sia formulata per una parte del credito, con la contestuale parziale contestazione di dette prestazioni. (V 2409/81, mass n 413177; (V 831/81, mass n 411317; (V 4623/79, mass n 401146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)