Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 08/08/1979 (Rv. 401146 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE - DEDUZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA- INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE - DEDUZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA MINORE DI QUELLA DOMANDATA- INAMMISSIBILITA DELL'ECCEZIONE.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e, pertanto, non puo farla valere il debitore il quale sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, perche, in tal modo, egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. (Conf 2070/76, mass n 380888; (Conf 245/72, mass n 356053; (Conf 917/71, mass n 350825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)