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Sez. 5, Sentenza n. 46825 del 15/11/2007 Cc. (dep. 17/12/2007) Rv. 238886 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Istanza di autorizzazione concernente l'installazione di una tenda solare collocata prima della presentazione della domanda - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238886-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenti all'ufficio tecnico comunale una richiesta di autorizzazione - non contenente esplicite attestazioni né corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali - concernente l'installazione di una tenda solare che risulti collocata prima della presentazione di detta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001- che disciplina la denuncia di inizio attività - non ricollega alcuna conseguenza penale all'eventuale falsità dell'istanza, prevedendo esclusivamente l'avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista, con cui l'istante può al massimo concorrere ex art. 110 cod. pen. e che, comunque, non trattandosi di attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza essa assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale sia stata presentata o all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)