Sez. 5, Sentenza n. 23668 del 26/04/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231906 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Denuncia di inizio attività edilizia - Relazione di corredo - Presentata dal professionista - Natura - Non è certificato - Conseguenze.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
In materia di falso, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia (DIA) non ha natura di "certificato", in quanto, a differenza di quest'ultimo, non è destinata a provare la oggettiva verità di ciò che in essa è affermato: per la parte progettuale, essa manifesta una intenzione e non registra una realtà oggettiva; per la eventuale attestazione di assenza di vincoli, esprime un giudizio dell'agente, passibile anche di errore che non ne muta la natura. Ne consegue che non risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod.pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo (fattispecie relativa a denuncia di inizio di opere diverse da quelle poi realizzate e di attestazione di assenza di vincoli architettonici).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)