Sez. 2, Sentenza n. 1935 del 19/07/1962 (Rv. 253035 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICHE DEL BENE COMUNE DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICHE DEL BENE COMUNE DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
A norma dell'art 1102 cod civ e consentita al condominio la modificazione, a proprie spese, apportata alla cosa comune, anche e, soprattutto, se per soddisfare esigenze sue particolari, sempre che non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (V 740/61, 491/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)