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Sez. L, Sentenza n. 6411 del 03/12/1981 (Rv. 417215 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - DETERMINAZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO DETERMINATA - CUMULO CON GLI INTERESSI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO ANTERIORE ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE DOMANDATA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. PER CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417215-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - DETERMINAZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO DETERMINATA - CUMULO CON GLI INTERESSI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO ANTERIORE ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE DOMANDATA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. PER CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*

Così come ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ai sensi del secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., anche agli effetti dell'art. 440 cod. proc. civ. (che - nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973 - stabilisce l'inappellabilità delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila), deve procedersi, nell'ipotesi di domanda di pagamento di somma di denaro determinata, al cumulo, con la somma capitale esposta, degli interessi, sempreché siano stati espressamente richiesti, nonché di ogni altro accessorio domandato con decorrenza anteriore alla domanda giudiziale, come la rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), ancorché questa non sia applicabile al credito di (nuovo testo), ancorché questa non sia applicabile al credito di natura previdenziale fatto valere dall'attore, dovendo, al fine dell'individuazione del valore della controversia, prescindersi del tutto da valutazioni attinenti al merito e limitarsi, invece, a tener conto dell'effettiva ed oggettiva portata della domanda proposta al giudice. (V 4213/75, mass n 378566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)