Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 22/12/1975 (Rv. 378566 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - INDENNIZZO PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - INTERESSI, DANNI E SPESE - INDENNIZZO PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - CUMULABILITA - LIMITI.*
La norma di cui all'art 10, secondo comma, cod proc civ, secondo la quale, per determinare il valore della causa le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano fra loro, ma solo gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano con il capitale, trova applicazione anche in ordine all'indennizzo che viene liquidato per adeguare il risarcimento all'effettiva entita del danno, nell'ipotesi di intervento deprezzamento della moneta, e pertanto, in tal caso, ai fini della Determinazione del valore della causa, va tenuto conto solo di quella parte della svalutazione monetaria che ha inciso nel periodo intercorrente fra l'evento e la domanda giudiziale, con esclusione del periodo successivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)