Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 08/11/1962 (Rv. 254566 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL COMPRATORE - DEL VENDITORE - MANCATO ESPLETAMENTO - EFFETTI - LIMITI AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL COMPRATORE - DEL VENDITORE - MANCATO ESPLETAMENTO - EFFETTI - LIMITI AL RISARCIMENTO DEI DANNI - ESCLUSIONE.*
La procedura di esecuzione coattiva prevista dall'art 1515 cod civ come l'altra relativa all'inadempimento del venditore e prevista nello art 1516 cod civ, costituiscono una mera facolta del contraente che ha adempiuto; talche il mancato ricorso ad esse non determina alcuna limitazione del risarcimento dovuto dall'inadempiente, ma soltanto un maggiore rigore nell'apprezzamento della prova da fornirsi dall'adempiente circa l'ammontare dei danni subiti a causa della violazione contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)