Sez. 2, Sentenza n. 5222 del 29/07/1983 (Rv. 430096 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTÀ DEL COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ DELL'ORDINARIA AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - CRITERI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTÀ DEL COMPRATORE - AMMISSIBILITÀ DELL'ORDINARIA AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE - CRITERI.*
L'autotutela concessa dall'art. 1516 cod. civ. al compratore che non ottiene la consegna della merce - acquisto senza ritardo delle cose, a spese del venditore, a mezzo di persona autorizzata, ovvero di ufficiale giudiziario o di Commissario nominato dal pretore - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un Obbligo, con la conseguente possibilità per la parte stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno la cui entità - da provarsi dal creditore secondo le consuete regole - va determinata dal giudice secondo gli ordinari criteri posti dall'art. 1223 cod. civ., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 cod. civ. - secondo cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale. (V 3613/72, mass n 361615; (V 2349/71, mass n 353238; (V 2659/67, mass n 330076; (V 2230/64, mass n 303334; (V 3088/62, mass n 254566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1516, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)