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Sez. 5, Sentenza n. 23353 del 30/10/2006 (Rv. 593667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Obbligo di comunicazione tra Uffici finanziari e Guardia di finanza delle ispezioni e delle verifiche intraprese - Violazione - Conseguenze - Divieto di richiedere ulteriori elementi al contribuente - Esclusione - Invalidità dell'accertamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593667-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 33, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale pone a carico degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza l'obbligo di darsi reciprocamente e tempestivamente comunicazione delle ispezioni e delle verifiche intraprese, non attribuisce al contribuente il diritto a non essere ulteriormente compulsato, né consente, in mancanza di un'espressa comminatoria, di dedurre dalla violazione di tale obbligo una sanzione sul piano della validità dell'accertamento, trattandosi di una disposizione volta a regolare (per evidenti ragioni di economicità) i rapporti tra l'Ufficio e la Guardia di finanza, come si evince dalla seconda parte della medesima disposizione, che consente al destinatario della comunicazione di richiedere all'organo che sta procedendo l'effettuazione di specifici controlli o l'acquisizione di elementi determinati.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)