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Sez. 5, Sentenza n. 19373 del 17/12/2003 (Rv. 569032 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Cooperazione della guardia di finanza - Applicabilità delle stesse garanzie previste per il caso di compimento dell'istruttoria da parte degli uffici delle imposte - Conseguenze - Reiterazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio in fase di decisione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569032-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del dPR 29 settembre 1973, n. 600, che, nel disciplinare i compiti di cooperazione della guardia di finanza con gli uffici delle imposte, richiama le disposizioni del precedente art. 32, le garanzie in favore del contribuente in sede di procedimento istruttorio sono oggetto di identica previsione sia se ad operare è l'ufficio delle imposte, sia se l'istruzione sia svolta - di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio - dalla guardia di finanza, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, non è necessaria, in fase di decisione, la reiterazione dell'istruttoria da parte del titolare dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)