Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 04/12/1984 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168635 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - IPOTESI DELLA ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - IPOTESI DELLA ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - APPLICABILITÀ AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
La seconda ipotesi prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. (l'essersi il colpevole adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, poiché essa si riferisce unicamente a quelle conseguenze che si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile. (Conf 153407 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)