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Sez. 5, Sentenza n. 935 del 21/01/2004 (Rv. 569536 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Nell'ambito del contenzioso tributario - Copia fotostatica - Disconoscimento di conformità all'originale - Ex art. 2719 cod. civ. - Dichiarazione - Caratteristiche - Natura specifica e successiva - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569536-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell'art. 2719 (o dell'art. 2712) cod. civ., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte nel giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto generico e preventivo il disconoscimento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, in una controversia avente ad oggetto il rimborso di tributi indebitamente versati, in quanto privo di alcun riferimento a documenti determinati e individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi e anticipato rispetto alla loro produzione in giudizio in fotocopia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)