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Sez. L, Sentenza n. 3314 del 06/04/1999 (Rv. 524971 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Copia fotostatica o fotografica di un documento - Stessa efficacia probatoria dell'originale - Disconoscimento - Ammissibilità - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524971-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

La copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta; la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione della autenticità del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)