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Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003 (Rv. 563226 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Inesistenza di un atto del processo di esecuzione - Impugnativa mediante opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563226-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In materia di esecuzione forzata, deve ritenersi giuridicamente inesistente l'atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo e siffatto vizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla parte interessata mediante l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile oltre il termine di cinque giorni dal compimento dell'atto, ma non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto che chiude il processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)