Sez. U, Ordinanza n. 1622 del 27/01/2005 (Rv. 578992 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Disciplina transitoria - Rivendicazione di superiore inquadramento con pretese retributive a cavallo della data del 30 giugno 1998 - Conseguente ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Fattispecie in tema di dipendente del CONI.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un superiore inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come discrimine temporale per il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro con le pubbliche amministrazioni -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione, rispettivamente, alla due dette fasi temporali. (Fattispecie relativa a prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di subordinazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)