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Sez. U, Sentenza n. 9690 del 04/07/2002 (Rv. 555514 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Rapporto di lavoro - Svolgimento di mansioni amministrative presso la struttura centrale della federazione - Natura pubblica - Assunzione da parte della federazione con contratto di diritto privato - Irrilevanza - Conseguenze - Controversie relative - Attinenti a fase del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2002-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555514-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE

Il rapporto di lavoro del dipendente che, ancorché assunto direttamente da una federazione sportiva (nella specie: Federazione italiana tennis da tavolo) con contratto di diritto privato, esibisca la congiunta evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere (non tecnico, ma) amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi) ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, non assumendo rilievo - giusta la regola di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che impone il riferimento, ai fini della determinazione della giurisdizione, alla situazione di diritto esistente al momento della domanda - la sopravvenuta abrogazione di detto art. 14, tanto più che la nuova disciplina, recata dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, si pone, sul punto, in continuità con la precedente. Consegue che la controversia concernente il rapporto in questione - attenendo ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998 come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario) - rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 17, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)