Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014 (Rv. 632870 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. proc. civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)