Sez. 3, Sentenza n. 1133 del 19/04/1973 (Rv. 363629 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
I fatti materiali che, a norma dell'art 28 cod proc pen fanno stato in Sede civile, sono quelli che costituiscono l'elemento materiale del reato ascritto all'imputato, spogli da ogni apprezzamento relativo all'elemento soggettivo della figura criminosa: pertanto, in una controversia avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, al giudice civile non e precluso di indagare liberamente su altre modalita non considerate dal giudice penale, cosi come gli e consentito anche di apprezzare e valutare diversamente quei medesimi fatti che il giudice penale abbia accertato. (Conf 378/1969, mass n 338416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)