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Sez. 3, Sentenza n. 378 del 05/02/1969 (Rv. 338416 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338416-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - NOZIONE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*

I fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, che, ai sensi dell'art.28 cod.proc.pen., fanno stato in Sede civile sono quelli che costituiscono l'elemento materiale del reato ascritto all'imputato, spogli da ogni apprezzamento concernente l'elemento soggettivo della figura criminosa. Pertanto, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli senza guida di rotaie, al giudice civile non e precluso di indagare liberamente su altre modalita, non considerate in Sede penale, del comportamento del conducente o di quello della stessa vittima, cosi come non gli e precluso di apprezzare e valutare diversamente quei medesimi fatti che il giudice penale abbia accertato. (V. 300-68, massima n.331230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)