Sez. 6 - 5, Sentenza n. 24588 del 02/12/2015 (Rv. 637564 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Differenze interpretative tra fisco e associazione di categoria - Irrilevanza - Contrasto nella giurisprudenza di merito - Rilevanza - Fattispecie in tema di cessione di calciatori.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria, non sussiste in caso di divergenza tra l'indirizzo interpretativo seguito dall'Amministrazione finanziaria e le indicazioni fornite dall'associazione di categoria del contribuente, essendo necessaria la presenza di contrasti giurisprudenziali sull'oggetto della controversia. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto la ricorrenza dell'incertezza normativa oggettiva e, dunque, dell'esimente, almeno fino al parere del Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2013, in ordine all'interpretazione delle norme che regolano l'imponibilità, a fini IRAP, delle plusvalenze e minusvalenze generate dalla cessione di calciatori e diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche).
Riferimenti normativi: Legge 22/07/2000 num. 12 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)