Sez. 5 - , Sentenza n. 345 del 09/01/2019 (Rv. 652303 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Cessione di contratti di prestazione sportiva - Oggetto - Immobilizzazione immateriale strumentale - Deducibilità - Condizioni - Conseguenze - Cessione senza corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Giustificazione causale - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
La cessione, da una società sportiva all'altra, di un contratto di prestazioni calcistiche ex art. 5 della l. n. 91 del 1981, ha ad oggetto un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, idoneo a generare minusvalenze deducibili, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo se l'atto è a titolo oneroso, mentre ciò non avviene ove non sia previsto il pagamento di un corrispettivo per detta cessione, ipotesi nella quale la causa concreta del negozio risiede nell'interesse del cedente a privarsi del proprio diritto esclusivo a godere delle prestazioni sportive senza ricevere nulla in cambio, a nulla rilevando, quindi, che la cessionaria debba corrispondere al calciatore ceduto un compenso.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 1, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 5, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2424 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)