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Sez. 2, Sentenza n. 3419 del 03/02/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163687 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163687-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - CONDIZIONI.*

Il travisamento del fatto, quale vizio logico di motivazione, postula il concorso di due condizioni: 1) l'ammissione, da parte del giudice di merito, di un fatto manifestamente escluso dagli Atti del processo, o viceversa; 2) l'incidenza di esso su un punto decisivo per il giudizio, nel senso che l'ammissione o l'esclusione di quel fatto, dal giudice rispettivamente escluso o ammesso, avrebbe comportato una diversa decisione. (V mass n 153094; (V mass n 153702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)