Sez. 1, Sentenza n. 3644 del 16/12/1981 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153094 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Si ha travisamento di fatto, che vizia la sentenza determinandone la nullità , solo allorquando essa sia fondata su elementi decisivi costituenti falsi presupposti in quanto macroscopicamente in contrasto con le risultanze processuali acquisite o allorquando ad esse si sostituiscano ipotesi contrarie che non trovano riscontro negli Atti del processo, in modo che ne vengano esclusi fatti o circostanze emergenti in modo manifesto o siano ammessi fatti o circostanze - sempre di decisivo rilievo - ictu oculi esclusi dalle acquisizioni processuali. (Conf mass n 150889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)