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Sez. L - , Sentenza n. 1186 del 18/01/2017 (Rv. 642520 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Part-time - Esonero contributivo ex art 18, comma 1, della l. n. 97 del 1994 - Rinvio mobile all'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 - Mancanza di forma scritta richiesta “ad probationem” dal d.lgs. n. 61 del 2000 - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642520-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di esenzioni contributive, il rinvio contenuto nell'art. 18, comma 1, della l. n. 97 del 1994 alle assunzioni a tempo parziale effettuate ex art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, deve intendersi come rinvio mobile o non recettizio, rilevando ai fini dello speciale regime previdenziale il tipo contrattuale - come nel tempo disciplinato - e non già che l’assunzione sia avvenuta nella vigenza di uno specifico testo normativo; verificata, quindi, l’applicabilità del beneficio alla luce della disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 61 del 2000 (applicabile “ratione temporis”), permane la “ratio” di detta normativa di consentire l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part-time, ossia stipulati in forma scritta, e ciò anche se tale forma sia richiesta soltanto “ad probationem”.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 18 com. 1, Legge 25/12/1995 num. 213 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)