Sez. L, Sentenza n. 20104 del 24/09/2014 (Rv. 632883 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma - Minimale retributivo a fini contributivi - Disciplina ex art. 5, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In materia di contratto part time, il regime del minimale contributivo orario di cui all'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 63 (vigente "ratione temporis") si applica se sia stato osservato il requisito della forma scritta (e gli ulteriori prescritti requisiti formali) e non in caso di accordo orale, dovendosi ritenere irragionevole una interpretazione che imponesse, per esigenze solidaristiche, ai datori di lavoro rispettosi della legge, l'osservanza del principio del minimale retributivo - con l'applicazione di parametri commisurati a retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte -, mentre, nel contempo, lasciasse esenti da tali vincoli coloro che, sottraendosi alle prescrizioni legislative, ricorressero al contratto a tempo parziale per il perseguimento di finalità non istituzionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)