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Sez. 3, Sentenza n. 2086 del 04/05/1978 (Rv. 391456 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA DELLA PROVA PER TESTI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI STABILITI DAGLI ARTT 2721 E 2722 COD CIV NONCHE DI INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER MANCANZA DI COLLEGAMENTO CON QUELLA PRINCIPALE - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391456-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA DELLA PROVA PER TESTI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI STABILITI DAGLI ARTT 2721 E 2722 COD CIV NONCHE DI INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER MANCANZA DI COLLEGAMENTO CON QUELLA PRINCIPALE - MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 346 cod proc civ, le eccezioni in senso proprio, rientranti cioe nella disponibilita delle parti e non rilevabili d'ufficio, si intendono rinunciate ove, non accolte dalla sentenza di primo grado non siano state espressamente riproposte in grado di appello. Pertanto, l'inammissibilita della prova testimoniale, per violazione dei limiti fissati dagli artt 2721 e 2722 cod civ, e l'inammissibilita della domanda riconvenzionale, per difetto di collegamento con quella principale, configurando eccezioni del tipo indicato, non possono essere fatte valere in Sede di legittimita dalla parte che, pur vittoriosa in primo grado, abbia mancata di riproporle nel giudizio di gravame avverso la sentenza che le aveva disattese. (V 786/76, mass n 379439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)