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Sez. 2, Sentenza n. 3550 del 25/03/1995 (Rv. 491405 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE | Limiti ex art: 2422 cod.civ. - Eccezione in senso proprio - Rilevabilità dalla parte in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491405-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE

L'inammissibilità della prova testimoniale per violazione dei limiti fissati dall'art. 2722 cod. civ., configurando un'eccezione in senso proprio - rientrante cioè nella disponibilità delle parti e non rilevabile d'ufficio - non può essere fatta valere in sede di legittimità dalla parte che non l'abbia espressamente riproposta in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)