Sez. L, Sentenza n. 10440 del 08/08/2000 (Rv. 539323 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di contributi versati in Italia e all'estero - Integrazione al minimo - Sentenza costituzionale n. 503 del 1988 - Portata - Riassorbimento dell'integrazione concessa fino a concorrenza dei "pro-rata" corrisposti all'estero - Legittimità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di trattamenti pensionistici sorti, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo tra contributi versati in Italia e contributi corrisposti all'estero, la parziale illegittimità costituzionale dell'ultima parte dell'art. 8 legge n. 153 del 1969, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 1988, ha fatto venire meno (fino all'entrata in vigore del D.L. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983) solo il divieto di integrazione al minimo dell'anticipazione della pensione (acquisita in virtù di contribuzioni versate in più paesi) in caso di godimento di altro trattamento pensionistico in Italia, essendo invece rimasto pienamente legittimo il riassorbimento del "pro - rata" italiano, dopo l'intervenuta erogazione della pensione estera.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)