Sez. L, Sentenza n. 7504 del 18/06/1992 (Rv. 477812 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Cumulo dei contributi versati in Italia e all'estero - Trattamenti pensionistici conseguenti - Integrazione al minimo dell'anticipazione della pensione per i titolari di altro trattamento pensionistico - Divieto - Cessazione ex sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 1988 - Riassorbimento della integrazione fino a concorrenza dei "pro-rata" corrisposti dagli enti stranieri - Legittimità - Disciplina ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Con riguardo alla disciplina - contenuta nei commi secondo, terzo e quarto (ed ultimo) dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dei trattamenti pensionistici sorti, in virtù di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli corrisposti in un paese estero, la parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del citato art. 8, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 503 del 1988, ha fatto venir meno (fino all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983) solo il divieto d'integrazione al minimo dell'anticipazione della pensione (acquisita in virtù di contribuzioni versate in più paesi) per i titolari di altro trattamento pensionistico, essendo invece rimasto pienamente legittimo (come chiarito dalla stessa sentenza costituzionale) il riassorbimento di detta integrazione fino a concorrenza dei pro- rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri. A tale riassorbimento, in quanto previsto come ipotesi fisiologica dalla relativa disciplina, è inapplicabile la norma (in tema d'irripetibilità di indebite prestazioni previdenziali) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che presuppone o l'esistenza di errori da parte dell'istituto previdenziale o la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)