Sez. 1 - , Sentenza n. 21969 del 17/07/2020 Cc. (dep. 22/07/2020) Rv. 279375 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Sopravvenienza di grave patologia psichica - Accertata pericolosità sociale del condannato - Rinvio facoltativo della pena - Esclusione - Ricovero in REMS - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l'accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture – ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 - come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 148 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 17/02/2012 num. 9 PENDENTE, Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)