Sez. 4, Sentenza n. 24086 del 17/01/2024 Ud. (dep. 18/06/2024) Rv. 286469-01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Acquisizione concordata di atti al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. - Volontà delle parti - Manifestazione positiva e non equivoca - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).
Cod. Pen. art. 493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)