Sez. 5 - , Sentenza n. 2679 del 06/12/2018 Ud. (dep. 21/01/2019) Rv. 274595 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | - Acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero - Consenso - Legittimazione del difensore dell'imputato - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né in senso contrario può essere richiamato il disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod.proc.pen., che deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma 5, Cost. secondo la quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone sulla base del consenso prestato in udienza solo dai difensori e non esplicitato personalmente anche dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)