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Sez. L - , Ordinanza n. 21668 del 05/09/2018 (Rv. 650249 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto - Certificazioni INAIL - Salvaguardia ex art. 7 ter, commi 14 e 14 bis d.l. n. 5 del 1999, conv. con modif. in l. n. 33 del 2009 - Soggetti non pensionati - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650249-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'art. 7 ter, commi 14 e 14 bis del d.l. n. 5 del 1999, conv. in l. n. 33 del 2009, in quanto disposizione "in deroga", eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e stante il testuale riferimento "ai trattamenti pensionistici erogati", è una norma di salvaguardia dagli effetti caducatori derivanti dall'attività di verifica dell'Inail sulle maggiorazioni applicabile solo nei confronti dei soggetti già percettori di pensione, e non anche a coloro che ne abbiano solo fatto domanda, senza che tale interpretazione ponga problemi di disparità di trattamento per la diversità delle situazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 ter com. 14, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 7 ter com. 14, Preleggi art. 14, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)