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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26817 del 22/12/2016 (Rv. 642292 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi in materia di amianto - Art. 112 della l. n. 190 del 2014 - Giudizi in corso - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642292-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l’art. 112 della l. n. 190 del 2014, - secondo cui, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione dei ratei arretrati, non si tiene conto, per i lavoratori in servizio, dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva - quale “ius superveniens” che introduce una nuova disciplina del rapporto controverso rilevante ai fini della decisione, può trovare immediata applicazione ai giudizi in corso in sede di legittimità a condizione che sia pertinente rispetto alle questioni devolute con l'impugnazione, posto che i principi generali in materia di ricorso per cassazione richiedono che il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente, sia ammissibile secondo la disciplina sua propria.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)